“Lavoro Cultura Solidarietà. Società Cooperativa Sociale Srl”

Statuto

 

 

TITOLO I

 

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

 

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Viterbo la Società cooperativa sociale denominata “Lavoro Cultura Solidarietà. Società Cooperativa Sociale Srl”  .

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

 

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti .

 

TITOLO II

 

SCOPO – OGGETTO

 

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo  quello di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla lettera b) dell’art. 1 della legge n. 381 dell’8.11.1991.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

 

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- operare per la gestione, conservazione, ordinamento, restauro, valorizzazione e fruizione dei beni culturali;

- fornire servizi alle imprese, alle associazioni, agli istituti ed enti, agli uffici e ai dipartimenti dell’amministrazione pubblica, per la gestione della documentazione corrente e per l’ordinamento e la conservazione e fruizione della documentazione non più in uso;

- creare strutture di supporto agli stessi soggetti, all’interno delle loro sedi e all’esterno, per l’applicazione dell’informatica e della telematica al conseguimento dei loro fini istituzionali;

- svolgere ogni attività nel campo dell’informazione, della documentazione e della formazione collegata con la conoscenza, conservazione, valorizzazione, fruizione dei beni culturali e i flussi documentari;

- creare e gestire strutture nel campo della documentazione e dei beni culturali;

- dare vita a pubblicazioni periodiche, ad attività editoriali e di diffusione delle conoscenze, sia su supporto cartaceo, che audiovisivo e informatico;

- sviluppare servizi nel campo dell’applicazione dell’informatica al miglioramento delle attività svolte dalle imprese e dall’amministrazione pubblica;

- ogni altra iniziativa che si muova nell’ambito della conoscenza e fruizione della documentazione e dei beni culturali.

La cooperativa intende esprimere, con tali attività, l’attenzione alla salvaguardia e alla valorizzazione del  patrimonio culturale del nostro paese in tutti i suoi aspetti  e si impegna concretamente in tale direzione mettendo a frutto le conoscenze e la professionalità acquisita nei percorsi di studi compiuti presso l’Ateneo della Tuscia di Viterbo.

 

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

 

TITOLO III

 

SOCI

 

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

Soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;

Soci lavoratori svantaggiati;

Soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche ed in particolare società, associazioni ed enti negli statuti dei quali sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

 

Soci lavoratori

Possono assumere questa qualifica tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, che rispondano ad almeno due dei seguenti requisiti:

- iscritti o laureati o diplomati presso la Facoltà di conservazione dei beni culturali dell’Università della Tuscia;

- iscritti o laureati o diplomati presso altra Facoltà della stessa Università con competenze specifiche nell’ambito della conservazione, tutela, valorizzazione del patrimonio culturale;

- soci del Centro di Ricerche per la Storia sull’Alto Lazio o di altra istituzione culturale operante nell’Alto Lazio con riconoscimento giuridico da parte della Regione Lazio;

- che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa;

- che possano collaborare efficacemente al conseguimento dei fini sociali.

Possono essere, altresì, ammessi, come soci lavoratori, entro i limiti stabiliti dalla legge, anche esperti, tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società cooperativa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento interno, redatto dall’organo amministrativo ed approvato dall’assemblea dei soci.

 

Soci lavoratori svantaggiati

Sono svantaggiate le persone indicate nell’art. 4 della legge 381/91.

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

 

Soci volontari

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

 

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell’Organo amministrativo, si trovino, per l’attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa  .

 

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell’art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo   del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione al loro inserimento nell’impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali  .

La durata dell’appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall’Organo amministrativo al momento dell’ammissione .

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all’approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell’Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2  , del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l’eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall’art. 11 del presente statuto:

a)     l’inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b)     l’inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell’impresa;

c)     l’inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

d)      il mancato adeguamento agli standard produttivi;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall’Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all’Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti statutari e di legge.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all’interessato la deliberazione di esclusione.

 

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a)         l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b)         l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c)         l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d)      la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e)      la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell’art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti , oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a)     la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b)     la deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c)      la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L’Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta  .

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati  .

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego  , chiedere che sull’istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci  

 

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a)     al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:

-     del capitale sottoscritto;

-     della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

-     dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b)     all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

 

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1.      per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2.      per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

 

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a)     che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b)     che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale  con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, l’Organo amministrativo potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

 

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a)     che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;

b)     che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c)      che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell’Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi  ;

d)     che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 60 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo  ;

e)     che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell’Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

 

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall’Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L’impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

 

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo , ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

 

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio  , gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell’Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell’art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall’art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell’art. 13.

 

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5   anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell’Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto .

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto  .

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto .

 

TITOLO IV

 

SOCI SOVVENTORI

 

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59  .

 

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di €. 500 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a €. 1.000.

 

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell’Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all’Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

a)     l'importo complessivo dell'emissione;

b)     l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dall’Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

c)      il termine minimo di durata del conferimento;

d)     i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e)     i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all’ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell’emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari .

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

 

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile  , ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

 

TITOLO V

 

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

 

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a)     dal capitale sociale, che è variabile ed è formato  :

1)     dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di €. 50. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2)     dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b)     dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c)      dall’eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d)     dalla riserva straordinaria;

e)     da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società  .

 

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari , né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all’acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

 

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli  :

a)     a riserva legale nella misura non inferiore al 30% ;

b)     al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima  ;

c)      ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d)     ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente  .

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori  .

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili   per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente  .

 

Art. 24 (Ristorni)

L’Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.

 La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

 

TITOLO VI

 

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

 

Art. 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a)     l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b)     la nomina dell’Organo amministrativo;

c)      la nomina nei casi previsti dall’articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;

d)     le modificazioni dell’atto costitutivo;

e)     la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.

 

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall’organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

-     l’argomento oggetto della decisione;

-     il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

-     l’indicazione dei soci consenzienti;

-     l’indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l’indicazione del motivo della loro

-     contrarietà o astensione;

-     la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l’argomento della decisione;

- il contenuto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l’astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni,  e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'’art. 19 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

 

Art. 27 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi mediante   lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo che attesti il ricevimento della convocazione)  , inviata 8 giorni prima dell’adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato  .

 

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto  .

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

 

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

 

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni   e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 2 voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell’art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci  .

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

 

Art. 31 (Presidenza dell’Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall’Amministratore unico o dal presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

 

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata , con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell’elezione.

L’Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche  .

Gli amministratori durano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all’atto della loro nomina. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero giusta causa. E’ammessa la rieggibilià)

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente  

 

Art. 33 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge  

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci   ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega  

Ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate  

 

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L’Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica  

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

 

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile  

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell’Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l’Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fari ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

 

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi  

 

Art. 37 (Rappresentanza)

L’Amministratore unico o il presidente dell’Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L’Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L’Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell’Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

 

Art. 38 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci  

Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica  

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

 

TITOLO VII

 

CONTROVERSIE

 

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali   secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a)     tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b)     le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;

c)      le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L’accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

 

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a)        uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 1.000. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b)        tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra esperti esterni alla Cooperativa e sono nominati dall’Assemblea dei soci.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall’art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all’art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.

 

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.

 

TITOLO VIII

 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

 

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri  

 

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

-          a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);

-          al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

 

TITOLO IX

 

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

Art. 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, l’Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell’Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie   Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

 

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

 

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.